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Conferenza - Dibattito “Referendum Assistito”

Conferenza-Dibattito

Il dossier informativo



Referendum "Assistito" - Pagina 12
NON È SOLO UNA QUESTIONE DI OPINIONE. CI SONO LEGGI APPOSITE SULL’ASTENSIONISMO.

Due leggi proibiscono la propaganda astensionista, quando a condurla è un esercente di funzioni pubbliche o un ministro di culto.

Articolo 98 del testo unico delle leggi elettorali per la Camera 30 marzo 1957 numero 361, titolo VII, relativo alle elezioni alla Camera e al Senato: «Il pubblico ufficiale,
l’incaricato di un pubblico servizio, l’esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o  funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell’esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinate candidati o ad indurli all’astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4. 000. 000».

Tali norme, nella legge 352 del 25.5.1970, si estendono ai referendum. Titolo V della legge, le Disposizioni finali:

«Le disposizioni penali, contenute nel titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano con riferimento alle disposizioni della presente legge. Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97, e 98 del testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei titoli I, II e III della presente legge. Le sanzioni previste nell’articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell’articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all’oggetto del referendum».

Anche senza prendere posizione sul valore positivo/negativo dell’astensione, ne è legalmente proibita la pubblicizzazione.

Il testo di queste leggi si può consultare su: Sito della Camera (www.camera.it)- sito dei costituzionalisti (www.associazionedeicostituzionalisti.it).
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